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ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI




Barriere architettoniche edifici residenziali A seguito delle disposizioni dettate dalla Legge 9 gennaio 1989 tutti i progetti riguardanti nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono essere redatti in osservanza dei requisiti di ACCESSIBILITA', ADATTABILITA' E VISITABILITA'.
La progettazione deve quindi prevedere tutti gli accorgimenti tecnici idonei all'installazione di eventuali ascensori, almeno un accesso in piano con rampe prive di gradini o tramite idonei mezzi di sollevamento, la realizzazione di percorsi attrezzati atti a favorire la mobilità dei non vedenti all'interno dell'edificio. Nel caso in cui gli interventi debbano essere fatti all'interno di un condominio, tali modifiche devono essere approvate dall'assemblea in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di rifiuto da parte del condominio entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il portatore di handicap può installare a proprie spese le strutture necessarie a rendere più agevole l'accesso all'edificio, agli ascensori e ai garages. Tutti i lavori atti all'eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutti quegli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, sono attuabili a seguito di semplice Denuncia di Inizio Attività che nella regione Toscana prevede un'autocertificazione redatta da un professionista abilitato che, nel caso di assenza di obiezioni da parte del Comune, diviene attuativa in 20 giorni dalla denuncia. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze dai confinanti e il mantenimento della stabilità dell'edificio soggetto a modifiche.
E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche, il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni stesse e le regioni a sua volta, ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti. Gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del comune in cui è sito l'immobile in carta bollata il 1° marzo di ogni anno con allegata una descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista e di un certificato medico. Possono beneficiare del contributo:
  • I disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere motorio ed i non vedenti.
  • Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente.
  • I centri residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone disabili.
  • I condomini ove risiedano le sopra citate categorie.
In questo caso i lavori devono essere eseguiti solamente in data successiva alla presentazione della domanda. Il contributo viene assegnato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma disponibile per il Comune e l'erogazione del contributo avviene, previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.
Il contributo erogato è:
  • A copertura totale della spesa se questa rientra nell'importo di € 2.582,28.
  • In percentuale del 25% per la somma eccedente i 2.582,28 euro e compresa in un massimo di € 12.911,42.
  • In € 5.164,56 più il 5% della somma rimanente entro un importo massimo di € 51.645,68.
Il tributo non potrà mai superare l'importo di € 7.101,28.