Attestato di certificazione energetica, aggiornamento al 01.01.2012
INFORMIAMO LA CLIENTELA CHE TUTTI GLI IMMOBILI PUBBLICIZZATI SUL NOSTRO SITO SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA, INVITIAMO PERTANTO I VENDITORI A COMUNICARCI TEMPESTIVAMENTE LA CLASSE ENERGETICA DELL’IMMOBILE PROPOSTO IN VENDITA IN OTTEMPERANZA DELL’OBBLIGATORIETA’ CONTENUTA NELLA LEGGE REGIONALE 39/2005 E IN VIGORE DAL 01.01.2012. LA NOSTRA AGENZIA E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO.
Dal 18 marzo 2010 la regione Toscana ha adottato una specifica disciplina regionale sulla materia della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla certificazione energetica degli edifici riguardante compravendita e locazione degli immobili.
Il successivo decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.
In materia di compravendita e locazione cosa è tenuto a fare OBBLIGATORIAMENTE il venditore/locatore?:
Il venditore/locatore DEVE incaricare a propria cura e spese un certificatore energetico che, dopo aver fatto i necessari controlli, redigerà l’attestato di certificazione energetica (ACE) e ne consegnerà una copia al committente e una copia al Comune ove è situato l’immobile.
Cosa cambia a partire dal 1 gennaio 2012?
già dal 29.03.2011, in tutti i contratti di compravendita il compratore doveva dichiarare di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici indicandone sull’atto di trasferimento della proprietà o sull’atto di locazione gli stremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica stesso, ma a partire dal giorno 01.01.2012 è obbligatorio che tale certificato sia in possesso del venditore/locatore dal momento stesso in cui l’immobile viene immesso sul mercato della compravendita/locazione immobiliare; pertanto, DAL 1 GENNAIO 2012 TUTTI GLI ANNUNCI COMMERCIALI PER VENDERE O LOCARE UN IMMOBILE DOVRANNO RIPORTARE L’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’IMMOBILE STESSO.
Ai fini della locazione: Se l’immobile è vetusto e non è dotato dell’ACE, l’immobile stesso verrà automaticamente classificato nella classe energetica peggiore, la classe G e le parti dovranno dichiarare sul contratto di locazione una dicitura del genere: “le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della locazione, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni…”
Ai fini della vendita: il compratore dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver ricevuto tutte le informazioni e la relativa documentazione ACE, in caso di immobile vetusto, il venditore può allegare un’autodichiarazione e inviarla al Comune dove è situato l’immobile (ma si consiglia comunque di consultarsi con il Notaio rogante) di pessima qualità energetica e inserire in atto una dicitura del genere: “la parte venditrice X dichiara che l’immobile non è dotato a data odierna dell’attestato di certificazione energetica. A tal riguardo la parte compratrice Y dichiara che ha già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, in particolare l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005, e dell’art. 13 del dlgs 11/2011 l’immobile appartiene alla classe G di prestazione energetica globale” . A tal proposito, presso la nostra agenzia, per tutti i clienti che ne faranno richiesta, è disponibile il modulo di autocertificazione da inviare al comune.
Riepiloghiamo i casi per cui è obbligatorio redigere l’ACE:
In applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
a) gli edifici di nuova costruzione;
b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
d) gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
e) gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Sono però esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
Quanto può costare incaricare un tecnico abilitato per il rilascio del ACE con successiva comunicazione al Comune e alla Regione di competenza?
Il prezzo che possiamo garantire ai nostri clienti tramite convenzioni con tecnici abilitati è di euro 150,00 oltre i.v.a.
Fonte: www.regionetoscana.it riferimenti normativi articolo 6 dlgs 192/2005